Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui vengono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
      2. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, imposta gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settoriali al fine di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e supporti il ruolo assegnato alla famiglia dalla Costituzione.
      3. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge:

          a) è promosso il ruolo di tutti i livelli istituzionali competenti a partire dai comuni nell'attuazione delle politiche e dei servizi in favore della famiglia in un'ottica di sussidiarietà verticale, favorendo il coordinamento dei servizi e degli enti interessati, nell'ambito dei princìpi e delle finalità di cui alla legge 8 agosto 2000, n. 328;

          b) è riconosciuto e promosso il ruolo del volontariato negli interventi di cura e di assistenza della persona in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, attribuendo alle associazioni familiari la qualità di rappresentanti della categoria e coinvolgendole

 

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nelle scelte che riguardano direttamente o indirettamente l'istituzione familiare.